Art. 161
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Con disposizioni speciali da emanarsi con Regio decreto, saranno stabilite, in tempo di guerra, secondo che le circostanze contingenti potranno richiedere, norme particolari anche in temporanea deroga al presente Testo Unico, salvi pero' i principi fondamentali ai quali esso e' stato informato.
Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva