Art. 162

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[1](Art. 1 R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2326).

[2]Agli ufficiali che partecipano ad operazioni militari importanti nelle Colonie sono applicabili le disposizioni degli articoli 157, 159 e 160 del presente Testo Unico.

Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;651~art162 · fonte su Normattiva