Art. 162
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 1 R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2326).
[2]Agli ufficiali che partecipano ad operazioni militari importanti nelle Colonie sono applicabili le disposizioni degli articoli 157, 159 e 160 del presente Testo Unico.
Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva