Art. 165

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[1](Art. 23 legge 17 aprile 1930, n. 480).

[2]E' abrogata la facolta' fatta al Ministro della guerra di trattenere in servizio i capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio (esclusi quelli del servizio tecnico di artiglieria e degli specialisti del genio) dichiarati non idonei definitivamente all'avanzamento.

Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;651~art165 · fonte su Normattiva