Art. 166
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[2]Agli ufficiali che frequentano attualmente la scuola di guerra ed a quelli che la frequenteranno successivamente, sino a quando non usciranno dalla scuola stessa coloro che vi saranno ammessi col grado di tenente, sara' concesso alla data in cui acquisteranno il diritto alla scelta:
[3]1° se capitani: un vantaggio - con spostamento di posti sul ruolo - considerato alla data in cui matureranno il diritto, pari ad un quindicesimo dell'organico del rispettivo grado, sulla base del nuovo ordinamento, vantaggio che sara' aumentato dell'otto per cento del numero rappresentante il posto di ruolo di ogni ufficiale, a qualunque arma appartenga.
[4]Se nel calcolare detto spostamento si dovra' passare dal ruolo dei capitani a quello dei maggiori, l'aliquota ancora da concedere sara' ridotta di un quinto;
[5]2° se maggiori: un vantaggio - con spostamento di posti sul ruolo - considerato alla data in cui matureranno il diritto, pari ad un decimo dell'organico del rispettivo grado, sulla base del nuovo ordinamento, vantaggio che sara' aumentato del 6 per cento del numero rappresentante il posto di ruolo di ogni ufficiale a qualunque arma appartenga. Se nel calcolare detto spostamento si dovra' passare dal ruolo dei maggiori a quello dei tenenti colonnelli non sara' effettuata riduzione alcuna;
[6]3° se tenenti colonnelli: un vantaggio - con spostamento di posti sul ruolo - considerato alla data in cui matureranno il diritto, pari ad un quarantesimo dell'organico del rispettivo grado, sulla base del nuovo ordinamento, vantaggio che sara' aumentato dell'uno per cento del numero rappresentante il posto di ruolo di ogni ufficiale a qualunque arma appartenga.
[7]Se nel concedere detto spostamento si dovesse passare nel ruolo dei colonnelli, l'ufficiale sara' arrestato alla testa del ruolo dei tenenti colonnelli, senza diritto ad ulteriore vantaggio al momento della promozione. Agli ufficiali di cui ai commi 1°, 2 e 3° del presente articolo che otterranno il trasferimento nel Corpo di Stato Maggiore:
- a)se capitani, sara' concessa la promozione non appena entrino nel primo trentesimo del rispettivo ruolo;
- b)se maggiori, sara' concessa la promozione in applicazione dell'art. 89 del presente testo unico;
- c)se tenenti colonnelli, non avranno alcun vantaggio per il conseguito trasferimento nel Corpo.
[8]Qualora nel calcolare i vantaggi di cui al presente articolo, si debbano spostare due o piu' ufficiali che si seguono immediatamente, in modo che a spostamento effettuato continuerebbero a formare gruppo compatto, sara' concesso il vantaggio totale solamente al piu' anziano e gli altri lo seguiranno intervallati di tre posti ciascuno.
Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva