Art. 167
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[1](Articoli 6 e 7 R. decreto 14 novembre l9211, n. 2048).
[2]Le deficienze nell'organico dei capitani di stato maggiore possono essere compensate, fino a quando non sara' completo il numero dei capitani, con maggiori o tenenti colonnelli di stato maggiore.
[3]Gli ufficiali che compiranno ancora la scuola di guerra col grado di maggiore o di tenente colonnello potranno essere esaminati nei riguardi della idoneita' al servizio di stato maggiore con le stesse norme stabilite per il reclutamento dei capitani di stato maggiore.
[4]Essi potranno essere successivamente presi in esame per il trasferimento nel Corpo di stato maggiore.
Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva