Art. 169
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[1](Art. 2 R. decreto-legge 31 marzo 1926, n. 537 - Supplemento al n. 1 G. M. 1926, nella parte cui aggiunge l'art. 116-quater alla legge 11 marzo 1926, n. 398).
[2]Agli esami prescritti dall'art. 38 del presente testo unico debbono essere sottoposti anche tutti i tenenti del corpo di amministrazione, reclutati in base al R. decreto 19 aprile 1923, n. 910 e le relative promozioni saranno effettuate nel limite dei posti che risulteranno vacanti.
Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva