Art. 17
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 24, coordinato, R. decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 69).
[2]I giudizi della Commissione centrale di avanzamento, approvati dal Ministro della guerra, sono definitivi.
Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva