Art. 172

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[1](Art. 1 legge 20 dicembre 1932, n. 1626).

[2]I capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio - nominati sottotenenti e tenenti in S. P. E. nell'anno 1916 ed in anni precedenti - possono concorrere all'avanzamento:

  • a)anticipato per esami, di cui al seguente art. 173;
  • b)a scelta per esami facoltativi previsti dal capo V del presente T. U.;
  • c)a scelta per aver ultimato, con esito favorevole, i corsi della scuola di guerra;
  • d)a scelta per aver ultimato, con esito favorevole, i corsi della scuola di guerra e per aver ottenuto il trasferimento nel corpo di stato maggiore.

[3]Gli anzidetti capitani, per concorrere agli avanzamenti di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) debbono aver partecipato alla guerra italo-austriaca 1915-1918 ed aver tenuto lodevolmente, durante detto periodo, in territorio di operazioni, col grado di ufficiale, il comando di plotone o di compagnia, o di reparti corrispondenti per almeno tre mesi. Inoltre essi debbono aver comandato complessivamente per almeno due anni ed in modo lodevole, il reparto corrispondente al grado di capitano.

Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;651~art172 · fonte su Normattiva