Art. 173
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[1](Art. 2 legge 20 dicembre 1932, n. 1626).
[2]L'avanzamento anticipato per esami, di cui al comma a) del precedente articolo, viene concesso ai capitani che, trovandosi nelle condizioni previste dall'articolo citato, superino le prove da stabilirsi con decreto Reale.
[3]A tali prove i capitani predetti possono partecipare per due volte.
Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva