Art. 174

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[1](Art. 3 legge 20 dicembre 1932, n. 1626).

[2]Non concorrono all'avanzamento di cui al precedente art. 172 i capitani appartenenti al ruolo M ed al ruolo capitani consegnatari.

[3]Le presenti disposizioni non si applicano ai capitani del servizio tecnico di artiglieria, degli specialisti del genio, del servizio tecnico automobilistico, dei depositi allevamento quadrupedi e dei depositi cavalli stalloni.

Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;651~art174 · fonte su Normattiva