Art. 174
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[1](Art. 3 legge 20 dicembre 1932, n. 1626).
[2]Non concorrono all'avanzamento di cui al precedente art. 172 i capitani appartenenti al ruolo M ed al ruolo capitani consegnatari.
[3]Le presenti disposizioni non si applicano ai capitani del servizio tecnico di artiglieria, degli specialisti del genio, del servizio tecnico automobilistico, dei depositi allevamento quadrupedi e dei depositi cavalli stalloni.
Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva