Art. 175
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[1](Art. 4 legge 20 dicembre 1932, n. 1626).
[2]Fino alla concorrenza di tre quarti, i posti vacanti nel grado di maggiore, nei ruoli delle armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio sono devoluti agli avanzamenti dei capitani che si trovino nelle condizioni stabilite dal precedente art. 172 e che abbiano i requisiti previsti dal presente Capo.
Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva