Art. 176
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[1](Art. 5 legge 20 dicembre 1926, n. 1626).
[2]I capitani in possesso dei requisiti richiesti dal presente Capo sono promossi, nei limiti fissati nel precedente art. 175, in ciascun anno, in ordine di anzianita', non appena entrino:
[3]nel primo sesto del rispettivo ruolo, se dichiarati idonei all'avanzamento anticipato per esami di cui al comma a) del precedente art. 172;
[4]nel primo quinto del rispettivo ruolo, se dichiarati idonei all'avanzamento a scelta per esami facoltativi previsti dal capo V del presente Testo Unico;
[5]nel primo quarto del rispettivo ruolo, se abbiano ultimato con esito favorevole i corsi della scuola di guerra;
[6]nel primo terzo del rispettivo ruolo, se abbiano ultimato con esito favorevole i corsi della scuola di guerra ed ottenuto il trasferimento nel corpo di stato maggiore.
[7]Coloro che risultino, al termine dell'anno, in eccedenza sono promossi a mano a mano, in concorrenza con quelli che abbiano superati gli esperimenti od i corsi negli anni successivi.
[8]Non e' ammesso il cumulo dei vantaggi previsti dai precedenti comma del presente articolo.
Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva