Art. 177

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[1](Art. 6 legge 20 dicembre 1932, n. 1626).

[2]Nel computo da effettuarsi, in applicazione del precedente art. 176 del presente Testo Unico, per i capitani che abbiano gia' ottenuto spostamenti nel ruolo in base alla legge 11 marzo 1926, n. 398, e successive modificazioni, per aver superato i corsi della scuola di guerra o per essere stati trasferiti nel corpo di stato maggiore, saranno dedotti dal numero dei posti che l'ufficiale dovrebbe guadagnare in applicazione delle disposizioni contenute nel precedente articolo, tanti posti quanti sono gli ufficiali che precedevano il promovendo all'atto dello spostamento nel ruolo sopra ricordato e che ora lo seguono nel ruolo stesso.

Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;651~art177 · fonte su Normattiva