Art. 178
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[1](Art. 7 legge 20 dicembre 1932, n. 1626).
[2]Nell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Capo nessun capitano potra' oltrepassare un altro della rispettiva arma gia' piu' anziano che abbia, negli anni antecedenti, compiuto con successo la scuola di guerra e conseguito, per uguali titoli, i relativi vantaggi in base alle disposizioni degli articoli 119, 121 e 124 della legge 11 marzo 1926, n. 398.
[3]Analogamente nessun capitano, che abbia conseguito il diritto all'avanzamento anticipato per esami od, all'avanzamento a scelta per esami facoltativi potra' oltrepassare altro ufficiale della rispettiva arma, gia' piu' anziano e che abbia superato i corsi della scuola di guerra o conseguito il trasferimento nel corpo di stato maggiore.
Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva