Art. 18
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[1](Art. 24, parte, R. decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 69)
[2]Qualora i giudizi di cui all'articolo precedente non siano approvati, il giudizio decisivo spetta al Ministro della guerra, il quale fissa altresi' per i tenenti colonnelli il punto di merito definitivo. Il giudizio decisivo del Ministro della guerra sostituisce ad ogni effetto quello della Commissione centrale di avanzamento e quello spettante al Ministro stesso nei casi di discrepanza o di parita' di voti di cui all'articolo 16.
Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva