Art. 180

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[1](Art. 9 legge 20 dicembre 1932, n. 1626).

[2]I capitani, che avendo partecipato alla guerra italo-austriaca 1915-1918 siano stati nominati ufficiali in S. P. E. dopo il 1916, ma che per aver conseguito avanzamenti per merito di guerra o che per qualsiasi altra causa, precedano nel ruolo della rispettiva arma, pari grado che non abbiano avuto rallentamento di carriera per nessuna ragione e che siano stati nominati tenenti o sottotenenti in S. P. E. nel 1916 od in anni precedenti, possono conseguire l'avanzamento a scelta con le norme fissate dal presente capo e se in possesso degli altri requisiti richiesti dal precedente articolo 172.

Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;651~art180 · fonte su Normattiva