Art. 181
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[1](Art. 10 legge 20 dicembre 1932, n. 1626).
[2]I tenenti delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio - che non appartengono al ruolo M od ai depositi cavalli stalloni - nominati sottotenenti o tenenti in S. P. E. nell'anno 1921 od in anni precedenti possono concorrere all'avanzamento:
- a)anticipato per esami di cui al seguente art. 182;
- b)a scelta per esami facoltativi previsti dal capo V del presente Testo Unico.
[3]Gli anzidetti tenenti per concorrere agli avanzamenti di cui alle precedenti lettere a) e b) debbono aver partecipato alla guerra italo-austriaca 1915-1918 ed aver tenuto lodevolmente durante detto periodo in territorio di operazioni col grado di ufficiale il comando di plotone, o di reparto corrispondente, per almeno tre mesi. Inoltre essi debbono aver comandato complessivamente, per almeno due anni ed in modo lodevole, il reparto corrispondente al proprio grado.
Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva