Art. 182
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[1](Art. 11 legge 20 dicembre 1932, n. 1626).
[2]L'avanzamento anticipato per esami e' concesso ai tenenti che trovandosi nelle condizioni previste dal precedente articolo 181 superino le prove da stabilirsi con decreto Reale.
[3]A tali prove i tenenti predetti possono partecipare per due volte.
Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva