Art. 184
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[1](Art. 13 legge 20 dicembre 1932, n. 1626).
[2]I tenenti in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 181 sono promossi, nei limiti fissati dal precedente art. 183 in ciascun anno in ordine di anzianita', non appena entrino:
- a)nel primo nono del rispettivo ruolo se dichiarati idonei all'avanzamento anticipato per esami di cui al precedente art. 182;
- b)nel primo ottavo del rispettivo ruolo se dichiarati idonei all'avanzamento a scelta per esami facoltativi previsti dal capo V del presente Testo Unico.
[3]Coloro che risultino, al termine dell'anno, in eccedenza, sono promossi a mano a mano, in concorrenza con quelli che abbiano superato gli esami negli anni successivi.
[4]Non, e' ammesso il cumulo dei vantaggi previsti dal presente articolo.
Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva