Art. 186
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[1](Art. 15 legge 20 dicembre 1932, n. 1626).
[2]I tenenti nominati ufficiali in S.P.E. dopo l'anno 1921. ma che per aver conseguito avanzamenti per merito di guerra o per altra causa precedano nel ruolo della rispettiva arma pari grado che non ebbero rallentamento di carriera per nessuna ragione e che siano stati nominati tenenti o sottotenenti in S.P.E. nel 1921 od in anni precedenti, possono conseguire l'avanzamento a scelta con le norme fissate dagli articoli 181, 182, 183, 184, 185 e se in possesso dei requisiti richiesti dal precedente art. 181.
Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva