Art. 187
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[1](Art. 16 legge 20 dicembre 1932. n. 1626).
[2]I tenenti in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 181, che abbiano frequentato la scuola di guerra, possono concorrere agli esami per l'avanzamento anticipato od a quelli, per l'avanzamento a scelta previsti al capo V del presente Testo Unico, ed ottenere - se idonei - i relativi vantaggi di carriera, salvo a conseguire i vantaggi previsti dagli articoli 58 ed 87 del presente Testo Unico, quando, avendo raggiunto il grado di capitano si trovino nelle condizioni prescritte dagli articoli citati.
Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva