Art. 188
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[1]In deroga alle disposizioni contenute nell'art. 109 del presente Testo Unico, gli ufficiali del ruolo M. sino al 1° gennaio 1936 concorrono a coprire le vacanze del grado superiore, nel proprio ruolo nella proporzione di un terzo.
[2]Gli altri due terzi saranno devoluti al trasferimento a domanda come e' detto all'articolo 109 del presente testo unico.
[3]Dopo tale data gli ufficiali del ruolo M concorreranno a coprire le vacanze del grado superiore nel proprio ruolo nella proporzione di due terzi e l'altro terzo sara', devoluto al trasferimento a domanda nel ruolo stesso.
Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva