Art. 189
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[1](Articoli 30 e 37 legge 20 dicembre 1932, n. 1626).
[2]Gli ufficiali del ruolo consegnatari hanno la carriera limitata al grado di capitano.
[3]Gli anzidetti ufficiali, dopo la cessazione dal servizio permanente possono, se giudicati idonei nelle forme stabilite per gli ufficiali in congedo. essere promossi al grado superiore nella posizione di congedo che loro compete.
[4]La promozione non puo', pero', aver luogo se prima non siano stati promossi nella stessa posizione di congedo tutti gli ufficiali idonei delle quattro armi, che avevano pari anzianita' a quella dell'ufficiale del « ruolo consegnatari » nel momento in cui questi fu ammesso nel ruolo stesso.
Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva