Art. 19

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[1](Art. 20 legge 11 marzo 1926, n. 398).

[2]Le autorita' di cui all'art. 9, in base a quanto prescrive l'art. 1, debbono anzitutto esaminare se realmente l'ufficiale disimpegna « bene le funzioni del proprio grado », dopo di che lo prenderanno in esame nei riguardi dell'avanzamento, facendone cenno nel relativo giudizio.

Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;651~art19 · fonte su Normattiva