Art. 190
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[1](Art. 58 legge 20 dicembre 1932, n. 1626).
[2]Gli organici dei maggiori e dei tenenti colonnelli in S.P.E. dell'arma dei carabinieri Reali fissati dal R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 855, e successive modificazioni sono stabiliti nel modo seguente:
[3]Tenenti colonnelli......... 67
[4]Maggiori.............. 90
[5]Per raggiungere gradualmente tali organici il Ministero della guerra, considerate le vacanze rispetto agli organici stabiliti dall'anzidetto R. decreto-legge e successive modificazioni, procedera' alle promozioni al grado di tenente colonnello per non oltre un quinto delle vacanze stesse.
[6]Alle conseguenti promozioni nei gradi inferiori saranno invece devolute tutte le vacanze come sopra considerate nel grado di tenente colonnello, fino a raggiungere gli organici stabiliti dal presente articolo.
Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva