Art. 191
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[1](Art. 59 legge 20 dicembre 1932, n. 1626).
[2]Gli organici dei sottotenenti, dei tenenti e dei capitani in S.P.E. dei carabinieri Reali stabiliti dal R. decreto-legge 11 maggio 1926, n. 855, e successive modificazioni, sono modificati nel modo seguente:
[3]Capitani............. 354
[4]Tenenti e Sottotenenti...... 500
[5]Gli organici predetti verranno raggiunti:
- a)nel grado di capitano, con la promozione del numero necessario di tenenti, da effettuarsi entro il primo semestre successivo alla data di entrata in vigore della legge 20 dicembre 1932, n. 1626 (12 gennaio 1933).
[6]Le vacanze che si produrranno nel grado di tenente, in conseguenza di tali promozioni, saranno impiegate per riassorbire altrettante eccedenze esistenti nei gradi di sottotenente e di tenente;
- b)nei gradi di sottotenente e tenente, con il riassorbimento di un terzo delle vacanze verificatesi annualmente nei predetti gradi, a cominciare dall'anno successivo a quello in cui verranno nominati ufficiali subalterni in S.P.E. gli allievi che al 1° gennaio 1933 frequentano i corsi di reclutamento presso l'Accademia militare. Detti allievi conseguiranno il grado di sottotenente anche se all'atto in cui ultimano i corsi non siano disponibili vacanze organiche.
Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva