Art. 192
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[1](Art. 60 legge 20 dicembre 1932, n. 1626).
[2]E' data facolta' al Ministro della Terra, per un periodo di 6 anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 20 dicembre 1932. n. 1626 (12 gennaio 1933), di aumentare il numero dei capitani dei carabinieri Reali in S. P. E. stabilito dal precedente articolo 191 nella misura di 50 ogni anno con un totale, nei 6 anni, di 300 capitani.
[3]Al termine del sesto anno, a decorrere dal 12 gennaio 1933, le promozioni da tenente a capitano saranno effettuate nella misura di tre quinti del numero delle vacanze che si produrranno nel grado di capitano.
[4]Tale misura sara' mantenuta fino a che gli organici del grado di capitano siano tornati alla cifra stabilita.
[5]Le vacanze prodottesi annualmente in conseguenza della promozione in soprannumero dei tenenti al grado di capitano non saranno colmate con il reclutamento di altrettanti tenenti o sottotenenti.
Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva