Art. 193
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[1](Art. 1 R. decreto-legge 23 dicembre 1929, n. 2224, convertito nella legge 17 marzo 1930, n. 216).
[2]Ai tenenti e ai capitani delle varie armi che conseguano il brevetto di osservatore dall'aeroplano e' concesso un vantaggio con spostamento di posti nel ruolo, considerato alla data in cui maturino il diritto, pari ad un trentaduesimo dell'organico del rispettivo grado considerato al primo gennaio dell'anno nel quale l'ufficiale acquisti diritto al vantaggio.
Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva