Art. 195
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[1](Art. 3 R. decreto-legge 23 dicembre 1929, n. 2224, convertito nella legge 17 marzo 1930, n. 216).
[2]Il vantaggio conseguibile per i periodi di volo nel grado di capitano, e' cumulabile con quello gia' conseguito nel grado di capitano o di tenente per il brevetto, e nel grado di tenente per i periodi di volo con tale grado.
Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva