Art. 195

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[1](Art. 3 R. decreto-legge 23 dicembre 1929, n. 2224, convertito nella legge 17 marzo 1930, n. 216).

[2]Il vantaggio conseguibile per i periodi di volo nel grado di capitano, e' cumulabile con quello gia' conseguito nel grado di capitano o di tenente per il brevetto, e nel grado di tenente per i periodi di volo con tale grado.

Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;651~art195 · fonte su Normattiva