Art. 196
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[1](Art. 4 R. decreto-legge 23 dicembre 1929, n. 2224, convertito nella legge 17 marzo 1930, n. 216).
[2]I vantaggi conseguiti o conseguibili con la promozione a termine dell'art. 50, con gli esami a scelta, con la scuola di guerra, col trasferimento nel Corpo di stato maggiore ed in applicazione della legge 20 dicembre 1932, n. 1626 (articoli dal 172 al 187 del presente T. U.) sono cumulabili con quelli previsti dai precedenti articoli 193, 194, 195.
Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva