Art. 199
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[1](Art. l e 2 legge 1° giugno 1931, n. 657).
[2]I tenenti e i capitani delle varie armi che abbiano conseguito il brevetto di osservatore dall'aeroplano, per essere ammessi ai vantaggi di carriera di cui agli articoli 193, 194, 195, 196 e 197, debbono, oltre a compiere con esito favorevole i periodi di volo prescritti, riportare il giudizio favorevole di una speciale commissione nominata dal Ministro per la guerra.
[3]Tale commissione, tenuto conto dei precedenti di volo, delle qualita' professionali dimostrate in servizio nell'arma alla quale appartengono gli ufficiali e dei loro precedenti di carriera e disciplinari, propone al Ministro per la, guerra i nomi di quelli da ammettere ai vantaggi previsti nel primo comma del presente articolo.
[4]Sulla proposta della commissione decide insindacabilmente il Ministro per la guerra.
[5]Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re:
[6]Il Ministro per la guerra:
[7]Gazzera
[8]Il Ministro per le finanze:
[9]Jung.
Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva