Art. 2
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[1](Legge 11 marzo 1926, n. 398, modificata dall'art. 2 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2121, dall'art. 2 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, 2122, dall'art. 1 del R. decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119, dall'art. 18 del R. decreto-legge 6 febbraio 1923, n. 69, e dalla legge 17 aprile 1930, n. 458).
[2]L'avanzamento ha luogo per arma e per corpo:
[3]fino al grado di generale di divisione dei Carabinieri Reali per l'arma dei Reali carabinieri;
[4]fino al grado di generale di brigata per le armi di fanteria, cavalleria, artiglieria (ruolo combattente) e genio;
[5]fino al grado di tenente generale d'artiglieria, di tenente generale dei genio e di tenente generale del servizio tecnico automobilistico, rispettivamente per gli ufficiali del servizio tecnico di artiglieria, del servizio specialisti del genio e del servizio tecnico automobilistico;
[6]fino al grado di tenente generale medico, e commissario, per i corpi sanitario (esclusi i farmacisti) e di commissariato;
[7]fino al grado di colonnello per gli ufficiali del corpo di amministrazione, del corpo veterinario e del ruolo dei farmacisti militari, nonche' per gli ufficiali di cavalleria e artiglieria del personale direttivo dei depositi cavalli stalloni e allevamento quadrupedi;
[8]fino al grado di tenente colonnello per gli ufficiali di sussistenza.
[9]All'avanzamento al grado di generale di divisione concorrono solamente i generali di brigata delle armi di fanteria, artiglieria (ruolo combattente), cavalleria e genio (ruolo combattente) ed a quello di generale di corpo d'armata, concorrono soltanto i generali di divisione, salvo il disposto dell'art. 75.
Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva