Art. 20

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 27 legge 11 marzo 1926, n. 398).

[2]Quando, eccezionalmente, le autorita' di cui all'art. 9 ritengono di esprimere giudizio sospensivo, le ragioni che abbiano potuto indurre a tale provvedimento, debbono essere chiaramente specificate.

Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;651~art20 · fonte su Normattiva