Art. 21
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[1](Art. 21 legge 11 marzo 1926, n. 398).
[2]In qualunque momento dell'anno le autorita' di cui all'art. 9 hanno il diritto ed il dovere di prendere in esame gli ufficiali dipendenti, nei riguardi della idoneita' agli uffici del grado, allo scopo di proporre l'eventuale eliminazione dai ruoli di coloro che non fossero ritenuti ulteriormente meritevoli di ricoprire il grado stesso.
[3]Per gli ufficiali pretermeasi all'avanzamento per qualsiasi causa, i quali siano proposti per la eliminazione dal servizio perche' ritenuti non idonei agli uffici del grado, la procedura relativa dovra' avere la, precedenza su quella di avanzamento, la quale non avra' piu' luogo qualora, l'ufficiale venga dichiarato non idoneo agli uffici del grado.
Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva