Art. 22
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 28 legge 11 marzo 1926, n. 398).
[2]L'ufficiale, giudicato idoneo all'avanzamento, e' inscritto nel rispettivo quadro di avanzamento ad anzianita' od a scelta.
Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva