Art. 23
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[1](Art. 30 legge 11 marzo 1926, n. 398).
[2]Quando, a parere delle autorita' di cui all'art. 9, l'ufficiale inscritto nel quadro d'avanzamento viene a perdere per motivi fisici, intellettuali, morali, o per motivi di qualsiasi altra specie, la idoneita' all'avanzamento, le autorita' predette debbono inoltrare proposta di cancellazione di lui dal quadro stesso.
[3]Il giudizio di non idoneita' all'avanzamento per l'anno successivo, pronunziato nei riguardi di un ufficiale inscritto sul quadro dell'anno in corso, equivale alla proposta di cancellazione di cui al precedente comma.
[4]Tale cancellazione dal quadro non e' pero' computabile agli effetti della esclusione definitiva dall'avanzamento per gli ufficiali di cui alla lettera a) del successivo art. 24.
Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva