Art. 24

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 31 legge 11 marzo 1926, n. 398, e articoli 12 e 13 R. decreto-legge 29 dicembre 1930, n. 1767).

[2]Sono dichiarati definitivamente esclusi dall'avanzamento:

  • a)tutti gli ufficiali di grado inferiore a quello di tenente colonnello (esclusi i sottotenenti di tutte le armi, i tenenti dei corpi sanitario e veterinario ed i sottotenenti dei rimanenti corpi) che per due volte anche non consecutive siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento; o che per due volte, dopo esservi stati iscritti, siano stati tolti dal quadro di avanzamento; o che una volta siano stati dichiarati non idonei, ed una volta tolti dal detto quadro;
  • b)tutti gli ufficiali dei gradi di tenente colonnello e colonnello che per una sola volta siano stati dichiarati non idonei, o per una sola volta tolti dal quadro di avanzamento;
  • c)gli ufficiali dei ruoli tecnici, dei depositi allevamento quadrupedi e dei depositi cavalli stalloni nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 96 e nel secondo comma dell'art. 104 del presente testo unico.

[3]La rinunzia all'avanzamento e la rinunzia agli esami od esperimenti, quando siano prescritti per l'accertamento dell'idoneita' all'avanzamento, hanno gli stessi effetti dei giudizi di non idoneita' all'avanzamento od agli esami.

[4]Agli ufficiali che incorrono nella esclusione definitiva per rinunzia all'avanzamento od agli esperimenti e' concesso il trattamento di cui al seguente art. 25. Pero' ai capitani ed ai tenenti colonnelli che incorrono nella esclusione definitiva per rinunzia agli esami od agli esperimenti e' rispettivamente concesso il trattamento previsto dagli articoli 26 e 68 del presente testo unico.

Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;651~art24 · fonte su Normattiva