Art. 25

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[1](Art. 35 legge 11 marzo 1926, n. 398, modificato dall'art. 3 R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1477).

[2]Agli ufficiali definitivamente esclusi dall'avanzamento si applicano le norme stabilite nella legge sullo stato degli ufficiali.

[3]Essi sono tolti dai ruoli entro un mese dalla data del dispaccio ministeriale di partecipazione del giudizio definitivo che li riguarda e sono considerati temporaneamente trattenuti in servizio per un periodo di tempo uguale alla licenza ordinaria loro spettante in un biennio.

Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;651~art25 · fonte su Normattiva