Art. 25
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[2]Agli ufficiali definitivamente esclusi dall'avanzamento si applicano le norme stabilite nella legge sullo stato degli ufficiali.
[3]Essi sono tolti dai ruoli entro un mese dalla data del dispaccio ministeriale di partecipazione del giudizio definitivo che li riguarda e sono considerati temporaneamente trattenuti in servizio per un periodo di tempo uguale alla licenza ordinaria loro spettante in un biennio.
Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva