Art. 26

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[1](Art. 24 legge 17 aprile 1930, n. 480, art. 57 legge 20 dicembre 1932, n. 1626).

[2]I capitani delle varie armi e corpi che, ammessi agli esperimenti obbligatori, non abbiano negli esami od esperimenti stessi raggiunta la idoneita' e risultino esclusi definitivamente dall'avanzamento, sono tolti dai ruoli dopo 100 giorni dalla data del dispaccio ministeriale di partecipazione del giudizio definitivo che li riguarda e sono considerati trattenuti in servizio sino al compimento del 12° mese dalla data del predetto dispaccio.

Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;651~art26 · fonte su Normattiva