Art. 27
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[1](Art. 32 legge 11 marzo 1926, n. 398, e articoli 12 e 13 del R. decreto-legge 29 dicembre 1930, n. 1767).
[2]Per i sottotenenti non si fa mai luogo ad esclusione definitiva dall'avanzamento.
Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva