Art. 27

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[1](Art. 32 legge 11 marzo 1926, n. 398, e articoli 12 e 13 del R. decreto-legge 29 dicembre 1930, n. 1767).

[2]Per i sottotenenti non si fa mai luogo ad esclusione definitiva dall'avanzamento.

Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;651~art27 · fonte su Normattiva