Art. 28

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[1](Art. 33 legge 11 marzo 1926, n. 398).

[2]All'ufficiale che viene iscritto sul quadro d'avanzamento a scelta o ad anzianita', nonche' agli ufficiali dichiarati non idonei o che vengano a trovarsi nelle condizioni di cui ai precedenti articoli 5, 23 e 24 e' data conoscenza dei giudizi che li riguardano con le modalita' stabilite dal regolamento.

[3]All'ufficiale dichiarato non idoneo, o tolto dal quadro, e' data anche conoscenza della motivazione della non idoneita' o della cancellazione.

Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;651~art28 · fonte su Normattiva