Art. 28
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[1](Art. 33 legge 11 marzo 1926, n. 398).
[2]All'ufficiale che viene iscritto sul quadro d'avanzamento a scelta o ad anzianita', nonche' agli ufficiali dichiarati non idonei o che vengano a trovarsi nelle condizioni di cui ai precedenti articoli 5, 23 e 24 e' data conoscenza dei giudizi che li riguardano con le modalita' stabilite dal regolamento.
[3]All'ufficiale dichiarato non idoneo, o tolto dal quadro, e' data anche conoscenza della motivazione della non idoneita' o della cancellazione.
Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva