Art. 29
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[1](Art. 11 legge 11 marzo 1926, n. 398).
[2]Nessuno puo' essere promosso al grado superiore se non esistono vacanze nel relativo ruolo, tranne nel caso previsto dall'articolo 5 del presente Testo Unico ed in quello di promozioni straordinarie per merito di guerra.
[3]In entrambi i casi, pero', si dovra' procedere, in base alle prime vacanze, al riassorbimento delle eccedenze createsi per effetto delle promozioni di cui sopra.
Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva