Art. 29

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[1](Art. 11 legge 11 marzo 1926, n. 398).

[2]Nessuno puo' essere promosso al grado superiore se non esistono vacanze nel relativo ruolo, tranne nel caso previsto dall'articolo 5 del presente Testo Unico ed in quello di promozioni straordinarie per merito di guerra.

[3]In entrambi i casi, pero', si dovra' procedere, in base alle prime vacanze, al riassorbimento delle eccedenze createsi per effetto delle promozioni di cui sopra.

Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;651~art29 · fonte su Normattiva