Art. 3
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 3 legge 11 marzo 1926, n. 398, sostituito nel 1° comma dall'art. 7 del R. decreto-legge 31 dicembre 1927, n. 2504, e modificato nel resto dall'art. 2 del R. decreto-legge 31 marzo 1926, n. 537, dall'art. 4 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2121, dall'art. 4 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2122, e dagli articoli 6 e 15 del R. decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119).
[2]L'avanzamento per tutte le armi e corpi, fino al grado di generale di brigata o di maggior generale incluso, si effettua ad anzianita' ed a scelta od esclusivamente a scelta come e' indicato nella tabella allegata al presente testo unico.
[3]L'avanzamento al grado di generale di corpo d'armata e a quello di generale di divisione e gradi corrispondenti ha luogo secondo le norme stabilite nei successivi articoli 74, 75, 76, 77 e 78 del presente testo unico.
Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva