Art. 30
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[1](Art. 14 legge 11 marzo 1926, n. 398).
[2]L'ufficiale giudicato idoneo all'avanzamento acquista diritto al grado superiore dal giorno da cui decorre la vacanza in detto grado e tale giorno deve essergli assegnato come data di anzianita' nel nuovo grado.
Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva