Art. 31

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[1](Art. 12 legge 11 marzo 1926, n. 398, modificato dall'art. 13 R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 855).

[2]Costituiscono vacanze organiche, agli effetti di cui al precedente articolo:

[3]l'allontanamento dal servizio per limiti di eta';

[4]i decessi;

[5]il collocamento in ausiliaria, od a riposo, od in riforma;

[6]il collocamento in congedo provvisorio;

[7]le dimissioni;

[8]il collocamento in aspettativa per qualunque motivo salvo le eccezioni previste dalla legge sullo stato degli ufficiali;

[9]il collocamento in disponibilita';

[10]la dispensa dal servizio;

[11]la perdita del grado e la cancellazione dai ruoli di cui alla legge sullo stato degli ufficiali;

[12]il collocamento fuori quadro o in soprannumero salvo quando il collocamento in soprannumero debba trovare, giusta le vigenti disposizioni, compensazione di vacanze nei gradi inferiori.

Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;651~art31 · fonte su Normattiva