Art. 31
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[2]Costituiscono vacanze organiche, agli effetti di cui al precedente articolo:
[3]l'allontanamento dal servizio per limiti di eta';
[4]i decessi;
[5]il collocamento in ausiliaria, od a riposo, od in riforma;
[6]il collocamento in congedo provvisorio;
[7]le dimissioni;
[8]il collocamento in aspettativa per qualunque motivo salvo le eccezioni previste dalla legge sullo stato degli ufficiali;
[9]il collocamento in disponibilita';
[10]la dispensa dal servizio;
[11]la perdita del grado e la cancellazione dai ruoli di cui alla legge sullo stato degli ufficiali;
[12]il collocamento fuori quadro o in soprannumero salvo quando il collocamento in soprannumero debba trovare, giusta le vigenti disposizioni, compensazione di vacanze nei gradi inferiori.
Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva