Art. 32

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[1](Art. 13 legge 11 marzo 1926, n. 398).

[2]Agli effetti di cui al precedente art. 31 il collocamento fuori quadro di ufficiali, derivante da particolari esigenze durante il corso dell'anno - in aggiunta ai fuori quadro stabiliti per legge o per successivo decreto Reale - e qualunque altro movimento avvenga nei fuori quadro per esigenze varie, non costituiscono vacanze di organico e quindi non danno luogo a promozioni dal grado inferiore.

[3]Gli ufficiali del corpo di Stato Maggiore, agli effetti dell'avanzamento, sono inscritti al loro posto di anzianita' nel ruolo dell'arma di provenienza.

Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;651~art32 · fonte su Normattiva