Art. 33

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[1](Art. 34 legge 11 marzo 1926, n. 398, modificato dall'art. 25 R. decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 69).

[2]Fermo il disposto degli articoli 5 e 29, gli ufficiali dichiarati idonei all'avanzamento a scelta o ad anzianita' sono promossi di mano in mano che si verificano vacanze nel grado superiore, nella proporzione e con le norme di cui al presente Testo Unico e relativo regolamento.

[3]Quando siano vacanti le cariche di ispettore dell'artiglieria ovvero di ispettore del genio e i generali di brigata cui spetti la promozione non appartengano rispettivamente alle armi di artiglieria o del genio, ne' sia possibile ricoprire le cariche medesime con generali di corpo d'armata o di divisione provenienti dalle armi suddette, i corrispondenti posti organici di generale di divisione non verranno ricoperti. La carica di ispettore dell'artiglieria o di ispettore del genio potra' in tal caso essere affidata per incarico ad un generale di brigata dell'arma rispettiva, anche se non inscritto nel quadro d'avanzamento, da considerarsi fuori quadro rispetto alla tabella organica del suo grado.

Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;651~art33 · fonte su Normattiva