Art. 34

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[1](Art. 37 legge 11 marzo 1926, n. 398, modificato dall'art. 9. R. decreto-legge 16 dicembre 1926, nn. 2121 e 2122, legge 17 aprile 1930, numero 458 e legge 17 aprile 1930, n. 480).

[2]Gli ufficiali superiori ed inferiori in servizio permanente sono inscritti, agli effetti dell'avanzamento, in altrettanti ruoli di anzianita' come segue:

[3]1° ufficiali dell'arma dei carabinieri Reali;

[4]2° ufficiali dell'arma di fanteria;

[5]3° ufficiali dell'arma di cavalleria;

[6]4° ufficiali dell'arma di artiglieria;

[7]5° ufficiali dell'arma del genio;

[8]6° ufficiali del ruolo M.;

[9]7° ufficiali del corpo sanitario;

[10]8° ufficiali del corpo di commissariato;

[11]9° ufficiali di sussistenza;

[12]10° ufficiali di amministrazione;

[13]11° ufficiali del corpo veterinario;

[14]12° ufficiali farmacisti.

[15]Gli ufficiali del servizio tecnico di artiglieria, degli specialisti del genio, del servizio tecnico automobilistico, dei depositi allevamento quadrupedi e dei depositi cavalli stalloni, continuano a rimanere inscritti nel ruolo organico dell'arma o del corpo di provenienza.

[16]Gli ufficiali generali, compresi quelli dei servizi tecnici suddetti, sono inscritti, per gradi, agli effetti dell'avanzamento, in un unico ruolo di anzianita' ad eccezione:

[17]dei generali dei carabinieri Reali;

[18]dei generali medici;

[19]dei generali commissari;

[20]i quali sono compresi in altrettanti ruoli distinti.

[21]Gli ufficiali del corpo di Stato Maggiore, agli effetti dell'avanzamento, sono inscritti al loro posto di anzianita' nel ruolo dell'arma di provenienza.

Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;651~art34 · fonte su Normattiva