Art. 37
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[2]La permanenza minima, in ciascun grado, necessaria per conseguire l'avanzamento al grado superiore, e' fissata per le varie armi e corpi, esclusi gli ufficiali medici, in:
[3]Ad anzianita':
[4]sei anni nel grado di tenente;
[5]sei anni nel grado di capitano;
[6]tre anni nel grado di maggiore;
[7]due anni nel grado di tenente colonnello.
[8]A scelta:
[9]quattro anni nel grado di tenente;
[10]quattro anni nel grado di capitano;
[11]due anni nel grado di maggiore;
[12]due anni nei gradi di tenente colonnello e di colonnello.
[13]Per gli ufficiali medici la permanenza minima, sia ad anzianita' sia a scelta, e' fissata in:
[14]tre anni nel grado di tenente;
[15]quattro anni nel grado di capitano;
[16]due anni nei gradi successivi fino a quello di colonnello incluso.
Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva