Art. 37

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[1](Art. 8 legge 11 marzo 1926, n. 398, modificato dall'art. 8 R. decreto-legge 31 dicembre 1927, n. 2504; art. 18 legge 17 aprile 1930, n. 480).

[2]La permanenza minima, in ciascun grado, necessaria per conseguire l'avanzamento al grado superiore, e' fissata per le varie armi e corpi, esclusi gli ufficiali medici, in:

[3]Ad anzianita':

[4]sei anni nel grado di tenente;

[5]sei anni nel grado di capitano;

[6]tre anni nel grado di maggiore;

[7]due anni nel grado di tenente colonnello.

[8]A scelta:

[9]quattro anni nel grado di tenente;

[10]quattro anni nel grado di capitano;

[11]due anni nel grado di maggiore;

[12]due anni nei gradi di tenente colonnello e di colonnello.

[13]Per gli ufficiali medici la permanenza minima, sia ad anzianita' sia a scelta, e' fissata in:

[14]tre anni nel grado di tenente;

[15]quattro anni nel grado di capitano;

[16]due anni nei gradi successivi fino a quello di colonnello incluso.

Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;651~art37 · fonte su Normattiva