Art. 39
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[1](Art. 40 legge 11 marzo 1926, n. 398).
[2]I tenenti di cavalleria non possono essere inscritti sul quadro di avanzamento ad anzianita', o concorrere agli esami a scelta, se non hanno compiuto, con esito favorevole, il corso della Scuola di cavalleria di Pinerolo ed il corso della Scuola di Tor di Quinto.
[3]I tenenti di cavalleria che siano raggiunti dal turno di avanzamento senza aver potuto compiere i corsi predetti, in conseguenza di ferite o di lesioni dipendenti da cause di servizio, o di infermita' contratte in servizio e per cause di servizio, conseguiranno, all'atto della promozione, e dopo aver compiuto i corsi di cui al 1° comma del presente articolo, l'anzianita' che sarebbe loro spettata se avessero tempestivamente frequentato i corsi stessi.
Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva